QUANDO E'

 

CONSENTITO GUIDARE

 

L' AUTOMOBILE?

 

(Cardiac problems and driving)

 

 

La legge italiana dispone che dopo un evento patologico di rilievo il paziente sia sottoposto ad  una rivalutazione dell’idoneità alla guida. General-mente dopo la terza settimana da un episodio cardiovascolare acuto,è possibile che il paziente possa condurre l'automobile.  

All’inizio devono essere evitati i viaggi lunghi e faticosi; bisogna evitare di guidare nel traffico cittadino e nelle ore di punta;inoltre è opportuno che i pazienti,nei quali la gui-da usualmente comporta una forte tensione emotiva,si a- stengano dalla guida per un periodo di tempo più lungo.

Per gli autisti di professione, come ad esempio gli autisti di camion, di autobus, di taxi, etc, i quali sono costretti a guidare a lungo e in condizioni di stress psico-fisico,è consigliabile cambiare le mansioni lavorative, almeno per un certo periodo di tempo e successivamente, sulla scor-ta del risultato dell'esame clinico, del risultato del test da sforzo,dell'esame ecocardiografico,dell'esame Holter,etc, il cardiologo in collaborazione con il medico del lavoro, deciderà sulla possibilità  di concedere l'accesso alla pre-cedente attività lavorativa.

I pazienti ai quali è stato impiantato un defibrilla-tore, le linee guida dicono che possono guidare l' automobile dopo 1 mese dall’impianto, se l'im-pianto è stato eseguito in prevenzione primaria; se l'impianto è stato eseguito in prevenzione se-condaria o dopo ogni evento aritmico, la ripresa della guida può avvenire dopo 3 mesi; in caso di rifiuto dell’impianto in prevenzione secondaria la guida può essere ripresa dopo 7 mesi.

Dopo un intervento cardiochirurgico è buona norma sconsigliare la guida dell’automobile per almeno 6 setti-mane dopo le dimissioni dall’ospedale, e questo  perché occorrono  4-6 settimane affinchè lo sterno si sia saldato completamente; inoltre a causa dell’astenia post-opera-toria  e per i farmaci prescritti i riflessi durante la guida potrebbero essere rallentati.

Quando il paziente non è alla guida dell’automobile è u- na buona precauzione di occupare il sedile posteriore dell'automobile per evitare urti contro il cruscotto in caso di brusche frenate.Sono inoltre sconsigliati le lunghe per-correnze finchè non ci sia una specifica autorizzazione da parte del Cardiologo. In ogni caso se  si è costretti ad intraprendere un lungo viaggio, è buona norma fermarsi ogni 100-150 km e fare una breve passeggiata, in modo da migliorare la circolazione periferica, evitando la stasi venosa. 

 

Rinnovo della patente per chi ha una ma-lattia cardiovascolare o è affatto da diabe-te mellito.

  

In seguito alla direttiva 2016/1106 della commissione europea del 7 luglio 2016, che ha modificato l'Allega-to III, anche il nostro Ministero ha dovuto recepire i cambiamenti pubblicando il Decreto Ministeriale 26 gennaio 2018 (G.U. n. 63 del 16.3.2018).

In pratica, ci sono ora maggiori possibilità,  anche nei casi di ipoglicemia grave, di poter guidare.

 

Grazie ai progressi della medicina, si consente ora anche a chi è affetto da malattie cardiovascolari e da diabete mellito,di ottenere o di rinnovare la patente di guida, a patto di sottoporsi a regolari controlli e valutazioni mediche. 

  

Quali sono le modificazioni che sono state apportate nel nuovo decreto?

 

L'ultimo decreto recitava: 

 

B. AFFEZIONI CARDIOVASCOLARI

Le affezioni che possono esporre il conducente o il can-didato al rilascio o al rinnovo di una patente di guida ad una improvvisa menomazione del suo sistema cardiova-scolare, tale da provocare una repentina alterazione del-le funzioni cerebrali, costituiscono un pericolo per la sicu-rezza stradale.

 

B.1. Gruppo 1

 

B.1.1.La patente di guida non deve essere nè rilasciata nè rinnovata al candidato colpito da gravi disturbi del rit-mo cardiaco.

 

B.1.2.La patente di guida può essere rilasciata o rinnova-ta al candidato o conducente portatore di uno stimolato-re cardiaco,previo parere di un medico autorizzato e con-trollo medico regolare.

 

B.1.3. Il rilascio o il rinnovo della patente di guida al can-didato o conducente colpito da anomalie della tensione arteriosa deve essere valutato in funzione degli altri dati dell'esame, delle eventuali complicazioni associate e del pericolo che esse possono costituire per la sicurezza del-la circolazione.

 

B.1.4.In generale,la patente di guida non deve essere nè rilasciata nè rinnovata al candidato o conducente colpito da angina pectoris che si manifesti in stato di riposo o di emozione.Il rilascio o il rinnovo della patente di guida al candidato o conducente che sia stato colpito da infarto del miocardio è subordinato al parere di un medico au-torizzato e, se necessario,a un controllo medico regolare.

 

B.2. Gruppo 2

 

B.2.5. L'autorità medica competente tiene in debito conto i rischi o pericoli addizionali connessi con la guida dei veicoli che rientrano nella definizione di tale gruppo.

 

Le nuove norme sono le seguenti: 

PER LE PATOLOGIE CARDIOVASCOLARI

 

B.1.Le patologie cardiovascolari possono provocare una improvvisa menomazione delle funzioni cerebrali costi-tuendo un pericolo per la sicurezza stradale.Tali malattie costituiscono un motivo per istituire restrizioni tempora-nee o permanenti alla guida.

 

B.2.Per le seguenti patologie cardiovascolari, l'idoneità al rilascio o alla conferma di validità della patente di guida è attestata da uno dei sanitari di cui all'art. 119,comma 2, o dalla commissione medica locale di cui all'art.119, com-ma 4,del codice della strada, sulla base di certificazione di un medico specializzato in cardiologia, appartenente ad una struttura pubblica.

Se del caso, la commissione medica locale prevede ter-mini di validità della patente di guida inferiori a quelli ordi-nari previsti dall'art. 126 del codice della strada: 

 

a)bradiaritmie (malattia del nodo del seno e disturbi della conduzione)e tachiaritmie(aritmie sopraventricolari e ven-tricolari) con anamnesi positiva per sincope o episodi sin-copali da patologie aritmiche (si applica ai gruppi 1 e 2);

 

b) bradiaritmie: malattia del nodo del seno e disturbi della conduzione con blocco atrio-ventricolare (AV) tipo Mobitz II, blocco AV di terzo grado o blocco di branca alternante (si applica solo al gruppo 2);

 

c)tachiaritmie (aritmie sopraventricolari e ventricolari) con malattie cardiache strutturali e tachicardia ventricolare sostenuta (TV) (si applica ai gruppi 1 e 2), o TV polimorfa non sostenuta, tachicardia ventricolare sostenuta o con indicazione all'impiego di defibrillatore (si applica solo al gruppo 2);

 

d) sintomatologia da angina (si applica ai gruppi 1 e 2);

 

e) impianto o sostituzione di pacemaker permanenti (si applica solo al gruppo 2);

 

f) impianto o sostituzione di defibrillatore o shock ap-propriato o inappropriato da defibrillatore (si applica solo al gruppo 1);

 

g) sincope (perdita transitoria di coscienza e di tono po-sturale, caratterizzata da insorgenza rapida, breve durata e risoluzione spontanea, dovuta a ipoperfusione cerebra-le globale, di presunta origine riflessa e avente cause sconosciute, senza evidenza di cardiopatie correlate) (si applica ai gruppi 1 e 2);

 

h) sindrome coronarica acuta (si applica ai gruppi 1 e 2);

 

i) angina stabile, in assenza di sintomatologia da attività fisica moderata (si applica ai gruppi 1 e 2);

 

j) angioplastica coronarica (PCI) (si applica ai gruppi 1 e 2);

 

k) bypass aorto-coronarico (CABG) (si applica ai gruppi 1 e 2);

 

l) ictus/attacco ischemico transitorio (TIA) (si applica ai gruppi 1 e 2);

 

m) stenosi carotidea severa (si applica solo al gruppo 2);

 

n) diametro aortico massimo superiore a 5,5 cm (si applica solo al gruppo 2);

 

o) insufficienza cardiaca: classe I, II e III New York Heart Association (NYHA) (si applica solo al gruppo 1), classe I e II NYHA a condizione che la frazione di eiezione ven-tricolare sinistra sia almeno del 35%(si applica solo al gruppo 2);

 

p) trapianto di cuore (si applica ai gruppi 1 e 2);

 

q) dispositivo di assistenza cardiaca (si applica solo al gruppo 1);

 

r) chirurgia delle valvole cardiache (si applica ai gruppi 1 e 2);

 

s) ipertensione maligna (aumento della pressione arte-riosa sistolica ≥180 mmHg o della pressione arteriosa diastolica ≥110 mmHg associato a danni d'organo im-minenti o progressivi) (si applica ai gruppi 1 e 2);

 

t) ipertensione di III grado (pressione arteriosa diastolica ≥110 mmHg e/o pressione arteriosa sistolica ≥180 mm-Hg) (si applica solo al gruppo 2);

 

u) cardiopatia congenita (si applica ai gruppi 1 e 2);

 

v) cardiomiopatia ipertrofica in assenza di sincope (si ap-plica solo al gruppo 1);

 

w) sindrome del QT lungo con sincope, torsione di punta o QTc > 500 ms (si applica solo al gruppo 1).

  

B.3. Per le seguenti patologie cardiovascolari, la patente di guida non deve essere né rilasciata né rinnovata al candidato o al conducente nei gruppi indicati:

 

a)impianto di un defibrillatore(si applica solo al gruppo 2);

 

b)malattie vascolari periferiche,aneurisma dell'aorta tora-cica e addominale con diametro aortico massimo tale da esporre la persona a un rischio significativo di rottura im-provvisa e quindi a un evento invalidante improvviso (si applica ai gruppi 1 e 2);

 

c)insufficienza cardiaca: classe IV NYHA (si applica solo al gruppo 1), classe III e IV NYHA (si applica solo al gruppo 2);

 

d)dispositivi di assistenza cardiaca (si applica solo al gruppo 2);

 

e)valvulopatia con insufficienza aortica, stenosi aortica, insufficienza mitralica o stenosi mitralica se la stima della capacità funzionale corrisponde alla IV classe NYHA o se si sono verificati episodi sincopali (si applica solo al gruppo 1);

 

f)valvulopatia in III o IV classe NYHA oppure con fra-zione d'eiezione (FE) al di sotto del 35 %, stenosi mitralica e ipertensione polmonare severa o con stenosi aortica severa o stenosi aortica tale da provocare una sincope; ad eccezione della stenosi aortica severa asin-tomatica con test di tolleranza dell'attività fisica negativo (si applica solo al gruppo 2);

 

g) cardiomiopatie strutturali ed elettriche come le cardio-miopatie ipertrofiche con anamnesi positiva per sincope, o in presenza di due o più delle seguenti patologie: ven-tri-colo sinistro (LV) con spessore di parete > 3 cm, tachi-cardia ventricolare non sostenuta,anamnesi familiare po-sitiva per morte improvvisa (in familiari di primo grado), nessun aumento della pressione arteriosa con attività fi-sica (si applica solo al gruppo 2);

 

h) sindrome del QT lungo con sincope, torsione di punta e QTc > 500 ms (si applica solo al gruppo 2);

 

i)sindrome di Brugada con sincope o morte cardiaca im-provvisa abortita (si applica ai gruppi 1 e 2).

 

La patente di guida può essere rilasciata o rinnovata in casi eccezionali, a condizione che il rilascio/rinnovo sia debitamente giustificato dal parere di un medico spe-cialista e sottoposto a valutazione medica periodica che garantisca che la persona è in grado di guidare il veicolo in modo sicuro tenendo conto degli effetti della patologia.

 

B.4. Altre cardiomiopatie è necessario valutare il rischio di eventi invalidanti improvvisi per il candidato o il condu-cente con cardiomiopatie note (ad esempio, cardiomio-patia ventricolare destra aritmogena, cardiomiopatia non compattata, tachicardia ventricolare polimorfa catecola-minergica e sindrome del QTcorto) o con cardiomiopatie non ancora note che possono essere scoperte. È neces-saria un'attenta valutazione specialistica.È necessario te-nere conto delle caratteristiche di prognosi della specifica cardiomiopatia".

 

PER IL DIABETE MELLITO 

Il precedente decreto prevedeva che:

 

C.1.3.

La patente di guida non deve essere nè rilasciata nè rinnovata al candidato o al conducente affetto da diabete mellito che soffre di ipoglicemia grave e ricorrente o di un'alterazione dello stato di co-scienza per ipoglicemia. Il candidato o conducente affetto da diabete mellito deve dimostrare di comprendere il rischio di ipoglicemia e di control-lare in modo adeguato la sua condizione.

 

Le attuali norme prevedono che:

 

C.1Il candidato o conducente affetto da diabete in trat-tamento con farmaci che possono provocare ipoglicemia deve dimostrare di comprendere il rischio connesso all' ipoglicemia e di controllare in modo adeguato la sua pa-tologia.

 

C.1.1. La patente di guida non deve essere né rilasciata né rinnovata al candidato o conducente che non abbia un'adeguata consapevolezza dei rischi connessi all'ipo-glicemia.

 

 

C.1.2. La patente di guida non deve essere né rilasciata né rinnovata al candidato o al conducente che soffra di ipoglicemia grave e ricorrente, a meno che la richiesta non sia supportata da un parere medico specialistico e valutazioni mediche periodiche. Nel caso di ipoglicemie gravi e ricorrenti durante le ore di veglia la patente di gui-da non deve essere rilasciata né rinnovata prima dei tre mesi successivi all'ultimo episodio.La patente di guida può essere rilasciata o rinnovata in casi eccezionali a condizione che il rilascio/rinnovo sia debitamente giusti-ficato dal parere di un medico diabetologo, appartenente ad una struttura pubblica, e sottoposto a valutazione me-dica periodica che garantisca che la persona è in grado di guidare il veicolo in modo sicuro tenendo conto degli effetti della patologia".

 

In sintesi quali sono i problemi per il rinnovo della patente per un cardiopatico?

La licenza di guida deve essere negata per chi ha una patologia in grado di provocare un’improvvisa menoma-zione delle funzioni cerebrali (ad esempio un ictus) co-stituendo un pericolo per la sicurezza sulla strada.

Saranno i medici a negare il rinnovo oppure a limitarlo nel tempo in caso di: 

•aritmie (bradiaritmie o tachiaritmie);

•angina;

•pacemaker permanenti;

•impianto o sostituzione di defibrillatore;

•sincope;

•sindrome coronarica acuta;

•angioplastica;

•bypass aorto-coronarico;

•stenosi carotidea severa;

•ictus;

•insufficienza cardiaca;

•trapianto di cuore;

•ipertensione maligna o di III grado;

•dispositivo per l’assistenza cardiaca;

•chirurgia delle valvole cardiache;

•cardiopatia congenita;

•cardiomiopatia ipertrofica in assenza di sincope.

 

Altre patologie che sicuramente comportano il man-cato rinnovo della patente, come stabilito dal decreto ministeriale. Esse comprendono:

•impianto di defibrillatore cardiovascolare;

•malattie vascolari periferiche: aneurisma all’aorta con diametro dell’arteria tale da esporre il conducente al ri-schio significativo di rottura improvvisa;

•insufficienza cardiaca di classe III e IV NYHA;

•dispositivi di assistenza cardiaca;

•valvulopatia con insufficienza o stenosi aortica, insuffi-cienza o stenosi mitralica corrispondente alla IV classe NYHA o con sincopi;

•valvulopatia di classe III e IV NYHA o con frazione di eiezione al di sotto del 35%, stenosi mitralica e iperten-sione polmonare severa o stenosi aortica in grado di pro-vocare una sincope;

•cardiomiopatie strutturali ed elettriche o in presenza di ventricolo sinistro con spessore di parete, tachicardia ventricolare non sostenuta, precedenti familiari positivi per morte improvvisa, assenza di aumento della pres-sione arteriosa dopo con attività fisica;

•sindrome del QT lungo con sincope;

•sindrome di Brugada con sincope o morte cardiaca improvvisa abortita.

 

Rinnovo della patente per chi ha diabete mellito.

 

A chi è affetto da diabete mellito può essere negato il rinnovo della patente di guida se non è consapevole dei rischi che corre a causa dell’ipoglicemia. Il decreto del Ministero dei Trasporti vieta,infatti,di rilasciare il permes-so di guida a chi soffre di ipoglicemia grave e ricorrente. Il rinnovo non è, comunque, consentito prima di tre mesi dall’ultimo episodio di ipoglicemia.

Sta al medico specialista valutare se il soggetto può rin-novare la patente in un caso eccezionale dopo essersi sottoposto ad una visita specialistica da un diabetologo che appartenga ad una struttura pubblica e che accerti che l’automobilista è in grado di guidare in sicurezza te-nendo sotto controllo gli effetti della patologia.

 

Le nuove regole per rilascio o rinnovo della patente per diabetici e cardiopatici sono state Pubblicate sulla Gaz-zetta Ufficiale 63 del 16/03/2018.Il Decreto del Ministero dei Trasporti del 26/01/2018 che recepisce la Direttiva Comunitaria 2016/1106 e che modifica i requisiti per otte-nere la patente di guida.Le modifiche riguardano i pa-zienti che soffrono di malattie cardiovascolari (Allegato I) e diabete (Allegato II).

Il primo allegato modifica i requisiti relativi alle malattie cardiovascolari, che “possono provocare una improvvisa menomazione delle funzioni cerebrali costituendo un pericolo per la sicurezza stradale.Tali malattie costitui-scono un motivo per istituire restrizioni temporanee o permanenti alla guida”.

I medici possono quindi limitare la validità della patente,o addirittura non concederla,se rilevano alcune situazioni, come ad esempio bradiaritmie,tachiaritmie,angina,pace-maker permanenti,defibrillatori,sincope,sindrome corona-rica acuta,angioplastica coronarica,by-pass aorto-coro-narico,stenosi carotidea severa, ictus, insufficienza car-diaca,trapianto di cuore,dispositivo di assistenza cardia-ca,chirurgia delle valvole cardiache,ipertensione maligna.

Il secondo allegato afferma che “la patente di guida non deve essere rilasciata nè rinnovata al candidato o con-ducente che non abbia un’adeguata consapevolezza dei rischi connessi all’ipoglicemia.La patente di guida non deve essere nè rilasciata nè rinnovata al candidato o al conducente che soffra di ipoglicemia grave e ricorrente, a meno che la richiesta non sia supportata da un parere medico specialistico e valutazioni mediche periodiche. Nel caso di ipoglicemie gravi e ricorrenti durante le ore di veglia, la patente di guida non deve essere rilasciata nè rinnovata prima dei tre mesi successivi all’ultimo episo-dio. La patente di guida può essere rilasciata o rinnovata in casi eccezionali a condizione che il rilascio/rinnovo sia debitamente giustificato dal parere di un medico diabeto-logo, appartenente a struttura pubblica e sottoposto a va-lutazione medica periodica che garantisca che la perso-na è in grado di guidare il veicolo in modo sicuro tenendo conto degli effetti della patologia”.

IL MINISTRO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI 

Vista la direttiva 2006/126/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 20 dicembre 2016, concernente la patente di guida, recepita con il decreto legislativo 18 aprile 2011, n. 59, e, in particolare, l’Allegato III recante le norme minime concernenti l’idoneità fisica e mentale per la guida di un veicolo a motore; Vista la direttiva 2016/1106 della commissione del 7 luglio 2016, che modifica il su indicato Allegato III;  Visto il decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni, recante il nuovo codice della strada, e, in particolare, l’art. 119, concernente i requisiti fisici e psichici per il conseguimento e la conferma di validità della patente di guida; Visto l’art. 24 del richiamato decreto legislativo n. 59 del 2011, il quale dispone che, salvo che sia diversamente disposto da leggi comunita-rie, le direttive che modificano gli allegati al decreto medesimo, necessarie per adeguareil contenuto degli stessi al progresso scientifico e tecnico, sono recepite con decreti del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, sentiti i Ministri eventualmente interessati;  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495, recante il regolamento di esecuzione e di attuazione del codice della strada, e, in particolare, gli articoli da 319 a 330 in materia di requisiti per il conseguimento e la conferma di validità delle patenti di guida; Visto il parere favorevole del Ministero della salute del 20 ottobre 2017; Considerata la necessità di recepire la direttiva (UE) 2016/1106 entro i termini previsti dalla direttiva stessa;  Decreta: Art. 1. Modifiche all’allegato III del decreto legislativo 18 aprile 2011, n. 59 

1.L’Allegato III del decreto legislativo 18 aprile 2011, n. 59, è modificato conformemente agli Allegati I e II al presente decreto. Il presente decreto è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana ed entra in vigore il 1° gennaio 2018. Roma, 26 gennaio 2018  Il Ministro:DELRIO Registrato alla Corte dei conti il 9 feb-braio 2018, reg. n. 1-85  ALLEGATO I  Il punto B dell’ Allegato III al decreto legislativo 18 aprile 2011, n. 59 è sostituito dal seguente:«B. Patologie cardiovascolari B.1.Le patologie cardiovascolari possono provocare una improvvisa menomazione delle funzioni cerebrali costi-tuendo un pericolo per la sicurezza stradale. Tali malattie costituiscono un motivo per istituire restrizioni tempora-nee o permanenti alla guida.

B.2.Per le seguenti patologie cardiovascolari,l’idoneità al rilascio o alla conferma di validità della patente di guida è attestata da uno deisanitari di cui all’art. 119, comma 2, o dalla commissione medica locale di cui all’art. 119, comma 4, del codice della strada, sulla base di certifi-cazione di un medico specializzato in cardiologia, appar-tenente ad una struttura pubblica. Se del caso, la com-missione medica locale prevede termini di validità della patente di guida inferiori a quelli ordinari previsti dall’art. 126 del codice della strada:

a)bradiaritmie (malattia del nodo del seno e disturbi della conduzione)e tachiaritmie(aritmie sopraventricolari,ven-tricolari) con anamnesi positiva per sincope o episodi sin-copali da patologie aritmiche(si applica ai gruppi 1 e 2);

 

b) bradiaritmie: malattia del nodo del seno e disturbi della conduzione con blocco atrioventricolare (AV) tipo Mobitz II, blocco AV di terzo grado o blocco di branca alternante (si applica solo al gruppo 2);

 

c)tachiaritmie (aritmie sopraventricolari e ventricolari) con malattie cardiache strutturali e tachicardia ventricolare sostenuta (TV) (si applica ai gruppi 1 e 2), o -TV polimorfa non sostenuta,tachicardia ventricolare soste-nuta o con indicazione all’impiego di defibrillatore (si ap-plica solo al gruppo 2);

 

d) sintomatologia da angina (si applica ai gruppi 1 e 2);  -37-16-3-2018 GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUB-BLICA ITALIANA Serie generale - n. 63

e) impianto o sostituzione di pacemaker permanenti (si applicasolo al gruppo 2);

f)impianto o sostituzione di defibrillatore o shock appropriato o inappropriato da defibrillatore (si applica solo al gruppo 1); 

g)sincope (perdita transitoria di coscienza e di tono posturale, caratterizzata da insorgenza rapida, breve durata e risoluzione spontanea, dovuta a ipo-perfusione cerebrale globale, di presunta origine riflessa e avente cause sconosciute, senza evidenza di cardiopatie correlate) (si applica ai gruppi 1 e 2);

h) sindrome coronarica acuta (si applica ai gruppi 1 e 2);

i) angina stabile, in assenza di sintomatologia da attività fisica moderata (si applica ai gruppi 1 e 2); 

j) angioplastica coronarica (PCI) (si applica ai gruppi 1 e 2); 

k) bypass aorto-coronarico (CABG) (si applica ai gruppi 1 e 2);

l) ictus/ attacco ischemico transitorio (TIA) (si applica ai gruppi 1 e 2); 

m) stenosi carotidea severa (si applica solo al gruppo 2);

n)diametro aortico massimo superiore a 5,5 cm (si applica solo al gruppo 2); 

o) insufficienza cardiaca:-classe I, II e III New York Heart Association (NYHA) (si applica solo al gruppo 1),-classe I e II NYHA a condizione che la frazione di eiezione ventricolare sinistra sia almeno del 35% (si applica solo al gruppo 2); 

p) trapianto di cuore (si applica ai gruppi 1 e 2);

q) dispositivo di assistenza cardiaca (si applica solo al gruppo 1);

r) chirurgia delle valvole cardiache (si applica ai gruppi 1 e 2);

s)ipertensione maligna (aumento della pressione arte-riosa sistolica ≥180 mmHg o della pressione arteriosa diastolica ≥110 mmHg associato a danni d’organo imminenti o progressivi) (si applica ai gruppi 1 e 2);

t) ipertensione di III grado (pressione arteriosa diastolica ≥110 mmHg e/o pressione arteriosa sistolica ≥180 mmHg) (si applica solo al gruppo 2); 

u) cardiopatia congenita (si applica ai gruppi 1 e 2);

v) cardiomiopatia ipertrofica in assenza di sincope (si applica solo al gruppo 1); 

w) sindrome del QT lungo con sincope, torsione di punta o QTc > 500 ms (si applica solo al gruppo 1).

B.3. Per le seguenti patologie cardiovascolari, la patente di guida non deve essere né rilasciata né rinnovata al candidato o al conducente nei gruppi indicati:

a) impianto di un defibrillatore (si applica solo al gruppo 2); 

b) malattie vascolari periferiche - aneurisma dell’aorta toracica e addominale con diametro aortico massimo tale da esporre la persona a un rischio significativo di rottura improvvisa e quindi a un evento invalidante improvviso (si applica ai gruppi 1 e 2);

c) insufficienza cardiaca: - classe IV NYHA (si applica solo al gruppo 1), - classe III e IV NYHA (si applica solo al gruppo 2); 

d) dispositivi di assistenza cardiaca (si applica solo al gruppo 2); 

e)valvulopatia con insufficienza aortica, stenosi aortica, insufficienza mitralica o stenosi mitralica se la stima della capacità funzionale corrisponde alla IV classe NYHA o se si sono verificati episodi sincopali (si applica solo al gruppo 1);

f) valvulopatia in III o IV classe NYHA oppure con frazione d’eiezione (FE) al di sotto del 35 %, stenosi mitralica e ipertensione polmonare severa o con stenosi aortica severa o stenosi aortica tale da provocare una sincope; ad eccezione della stenosi aortica severa asintomatica con test di tolleranza dell’attività fisica negativo (si applica solo al gruppo 2); 

g) cardiomiopatie strutturali ed elettriche - cardiomiopatie ipertrofiche con anamnesi positiva per sincope, o in presenza di due o più delle seguenti patologie: ventricolo sinistro (LV) con spessore di parete > 3 cm, tachicardia ventricolare non sostenuta, anamnesi familiare positiva per morte improvvisa (in familiari di primo grado), nessun aumento della pressione arteriosa con attività fisica (si applica solo al gruppo 2);

h) sindrome del QT lungo con sincope, torsione di punta e QTc > 500 ms (si applica solo al gruppo 2); 

i) sindrome di Brugada con sincope o morte cardiaca improvvisa abortita (si applica ai gruppi 1 e 2). La patente di guida può essere rilasciata o rinnovata in casi eccezionali, a condizione che il rilascio/rinnovo sia debi-tamente giustificato dal parere di un medico specialista e sottoposto a valutazione medica periodica che garanti-sca che la persona è in grado di guidare il veicolo in modo sicuro tenendo conto degli effetti della patologia.

B.4. Altre cardiomiopatie è necessario valutare il rischio di eventi invalidanti improvvisi per il candidato o il conducente con cardiomiopatie note (ad esempio, car-diomiopatia ventricolare destra aritmogena, cardiomio-patia non compattata, tachicardia ventricolare polimorfa catecolaminergica e sindrome del QT breve) o con cardiomiopatie non ancora note che possono essere scoperte.È necessaria un’attenta valutazione specialisti-ca.È necessario tenere contodelle caratteristiche di pro-gnosi della specifica cardiomiopatia.

 

 ALLEGATO II

Il punto C.1.3 dell’Allegato III al decreto legislativo 18 aprile 2011, n. 59, è sostituito dal seguente: 

 «C. Diabete mellito

C.1 Il candidato o conducente affetto da diabete in trattamento con farmaci che possono provocare ipoglicemia deve dimostrare di comprendere il rischio connesso all’ipoglicemia e di controllare in modo adeguato la sua patologia.

C.1.1. La patente di guida non deve essere né rilasciata né rinnovata al candidato o conducente che non abbia un’adeguata consapevolezza dei rischi connessi all’ipoglicemia.

C.1.2. La patente di guida non deve essere né rilasciata né rinnovata al candidato o al conducente che soffra di i- poglicemia grave e ricorrente,a meno che la richiesta non sia supportata da un parere medico specialistico e valutazioni mediche periodiche.Nel caso di ipoglicemie gravi e ricorrenti durante le ore di veglia la patente di guida non deve essere rilasciata né rinnovata prima dei tre mesi successivi all’ultimo episodio.La patente di guida può essere rilasciata o rinnovata in casi eccezionali a condizione che il rilascio/rinnovo sia debitamente giusti-ficato dal parere di un medico diabetologo, appartenente ad una struttura pubblica, e sottoposto a valutazione medica periodica che garantisca che la persona è in gra-do di guidare il veicolo in modo sicuro tenendo conto de-gli effetti della patologia.»

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Oper.medici e tecnici dell' U.O. di Cardiologia Riabili-tativa dell' Az. Osp. Mater Domini Catanzaro.
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